Art. 8

Disposizioni di coordinamento e transitorie

In vigore dal 28 apr 2012
1. Al libro nono del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma l dell'articolo 1116 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo Corpo continuano ad applicarsi le previsioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 agosto 1998, n. 325, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 13 marzo 2002; trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal libro primo, titolo IV, capo I, del presente regolamento.»; b) all'articolo 1120, il comma l è sostituito dal seguente: «1. Ai sensi dell'articolo 2193 del codice e nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale ivi previsto, si intendono destinate alla difesa militare le aree portuali già in consegna al Ministero della difesa alla data di entrata in vigore del codice, incluse nell'ambito dei seguenti porti: a) Ancona (r.d. 30 luglio 1888, n. 5629); b) Brindisi (r.d. 18 aprile 1915, n. 662); c) Carloforte (r.d. n. 5629 del 1888); d) Gaeta (r.d. 7 agosto 1887, n. 5053); e) La Spezia (r.d. n. 5629 del 1888); f) Livorno (r.d. n. 5053 del 1887); g) Napoli (r.d. n. 5629 del 1888); h) Olbia (r.d. 25 giugno 1899, n. 310); i) Oristano (r.d. n. 5629 del 1888); l) Otranto (r.d. 9 maggio 1907, n. 331); m) Porto Torres (L. 12 luglio 1906, n. 430); n) Ravenna (r.d. 25 novembre 1919, n. 2632); o) S. Benedetto del Tronto (r.d. 10 gennaio 1907, n. 71); p) Taranto (r.d. n. 5629 del 1888); q) Venezia (r.d. n. 5629 del 1888); r) Augusta (r.d. n. 5629 del 1888); s) La Maddalena (r.d. n. 5629 del 1988); t) Santo Stefano (r.d. 5629 del 1888); u) Cagliari (art. 159).»; c) all'articolo 1124: 1) al comma 1, le parole: «capo II del titolo VI del libro IV del» sono soppresse; 2) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Al personale in congedo a qualsiasi titolo fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stato adottato il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, rispettivamente, le disposizioni: a) del regolamento per le matricole del regio esercito, approvato con decreto del Ministro per la guerra 25 luglio 1941; b) del regolamento per i documenti matricolari e caratteristici del personale militare della Marina militare, approvato con regio decreto 24 agosto 1941, n. 1236; c) del regolamento per la tenuta della matricola dei militari dell'Aeronautica militare, approvato con decreto del Ministro in data 15 ottobre 1938.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-24;40#art-8

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