Art. 10
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 28 apr 2012
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'adempimento dei compiti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 febbraio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Di Paola, Ministro della difesa
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Cancellieri, Ministro dell'interno
Severino, Ministro della giustizia
Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti
Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Balduzzi, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2012
Registro n.2, foglio n. 353
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-24;40#art-10