Art. 10

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 28 apr 2012
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'adempimento dei compiti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 febbraio 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze Di Paola, Ministro della difesa Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Cancellieri, Ministro dell'interno Severino, Ministro della giustizia Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Balduzzi, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2012 Registro n.2, foglio n. 353
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-24;40#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni finanziarie (Art. 10 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.) — Testo vigente | Portale Normativo