Capo III

Art. 22

Ordinazione

In vigore dal 15 mar 2012
1. Il pagamento delle spese liquidate è ordinato con mandato firmato dal responsabile dell'ufficio competente per la gestione degli affari contabili e finanziari o da un suo sostituto e controfirmato da un operatore, il quale provvede altresì a trasmetterlo all'istituto cassiere e a darne avviso al creditore. 2. Il mandato di pagamento è tratto in favore del creditore o, nei casi previsti dal presente regolamento, in favore dei cassiere economo sull'istituto incaricato del servizio di cassa. 3. Il mandato di pagamento contiene le seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) numero d'ordine progressivo e capitolo d'imputazione distintamente per residui o competenza; c) nominativo del creditore; d) causale del pagamento; e) somma da pagare in cifre e in lettere; f) modalità di estinzione del titolo; g) data di emissione; h) codifica; i) estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa. 4. L'inoltro all'istituto cassiere avviene a mezzo di elenco progressivo, numerato e datato, che è restituito firmato per ricevuta. 5. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per pagamenti da farsi per lo stesso titolo, distintamente a favore di creditori diversi. 6. L'istituto cassiere estingue i mandati e provvede alla loro restituzione all'Agenzia in conformità a quanto stabilito con la convenzione di tesoreria. 7. Ogni mandato di pagamento è corredato dagli atti e documenti giustificativi della spesa. Tali documenti sono allegati al mandato successivamente alla sua estinzione. 8. I mandati sono scritti con chiarezza, senza cancellazioni o alterazioni di sorta. In caso di errore si provvede con annotazioni a tergo, quando non sia più conveniente annullare il titolo di spesa e rimetterne un altro. 9. Le spese impegnate e non ordinate e quelle ordinate e non pagate costituiscono i residui passivi da iscriversi tra le passività della situazione patrimoniale e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234#art-22

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