Capo III
Art. 19
Procedimento di spesa
In vigore dal 15 mar 2012
1. Sono fasi del procedimento di spesa l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento, da effettuarsi nei tempi fissati con provvedimento del Direttore, in ossequio a quanto previsto dall' del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
2. Fatte salve le eccezioni di legge, l'effettuazione di qualsiasi spesa, con esclusione di quelle minute e urgenti di cui all', è subordinata alla sussistenza dei seguenti atti:
a) determinazione che l'autorizza;
b) attestazione di copertura finanziaria;
c) impegno registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234#art-19