Capo III

Art. 16

Accertamento

In vigore dal 15 mar 2012
1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata con cui il dirigente competente, sulla base di idonea documentazione, verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza. 2. L'accertamento presuppone: a) la fondatezza del credito, ossia la sussistenza di obbligazioni giuridiche a carico di terzi verso l'Agenzia; b) la certezza del credito, ossia la non soggezione del medesimo a oneri o condizioni; c) la competenza finanziaria ed economica a favore dell'esercizio considerato. 3. L'accertamento delle entrate avviene: a) per le entrate provenienti da trasferimenti, sulla base delle leggi che li regolano o di altri atti aventi identico valore; b) per le entrate patrimoniali, a seguito di acquisizione diretta o sulla base di appositi elenchi; c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa; d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici. 4. Il dirigente competente trasmette al responsabile dell'ufficio competente per la gestione degli affari contabili e finanziari la documentazione di cui al comma 1, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo le procedure definite allo scopo. 5. Quando si tratta di entrate proprie la cui acquisizione è sottoposta ad oneri o condizioni, è necessario che l'accertamento sia preceduto da apposita deliberazione di accettazione del Consiglio direttivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234#art-16

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