Capo III

Art. 18

Versamento

In vigore dal 15 mar 2012
1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'Agenzia. 2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano all'istituto cassiere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e dagli accordi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234#art-18

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