Capo IV
Art. 25
Rendiconto generale
In vigore dal 15 mar 2012
1. Il processo gestionale è rappresentato nel bilancio di previsione e si conclude con l'illustrazione dei risultati conseguiti, contenuti nel rendiconto generale, costituito da:
a) conto del bilancio;
b) conto economico;
c) stato patrimoniale;
d) nota integrativa.
2. Al rendiconto generale sono allegati:
a) la situazione amministrativa;
b) la relazione sulla gestione;
c) la relazione del Collegio dei revisori dei conti.
3. Il Direttore sottopone al Consiglio direttivo lo schema del rendiconto generale unitamente alla relazione illustrativa, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Tali atti sono, poi, sottoposti, a cura del Direttore, almeno quindici giorni prima del termine di cui al comma 4, all'esame del Collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione da allegare a detto schema.
4. Lo schema di rendiconto generale è deliberato dal Consiglio direttivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura di ogni esercizio finanziario, ed è trasmesso, entro dieci giorni dalla data della deliberazione, al Ministro dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze, corredato dai relativi allegati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234#art-25