Capo IV

Art. 27

Riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti

In vigore dal 15 mar 2012
Riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti 1. È compilata annualmente, alla chiusura dell'esercizio, la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo, da allegare al rendiconto generale, unitamente ad una nota illustrativa del Collegio dei revisori dei conti. Tale situazione indica la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare. 2. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare. 3. Le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti formano oggetto di apposito e motivato provvedimento del Direttore, previa acquisizione del parere del Collegio dei revisori dei conti. Tali variazioni trovano specifica evidenza e riscontro nel conto economico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234#art-27

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