Art. 25 · Rendiconto generale
Capo IV

Art. 25

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Rendiconto generale

In vigore dal 15 mar 2012
1. Il processo gestionale è rappresentato nel bilancio di previsione e si conclude con l'illustrazione dei risultati conseguiti, contenuti nel rendiconto generale, costituito da: a) conto del bilancio; b) conto economico; c) stato patrimoniale; d) nota integrativa. 2. Al rendiconto generale sono allegati: a) la situazione amministrativa; b) la relazione sulla gestione; c) la relazione del Collegio dei revisori dei conti. 3. Il Direttore sottopone al Consiglio direttivo lo schema del rendiconto generale unitamente alla relazione illustrativa, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Tali atti sono, poi, sottoposti, a cura del Direttore, almeno quindici giorni prima del termine di cui al comma 4, all'esame del Collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione da allegare a detto schema. 4. Lo schema di rendiconto generale è deliberato dal Consiglio direttivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura di ogni esercizio finanziario, ed è trasmesso, entro dieci giorni dalla data della deliberazione, al Ministro dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze, corredato dai relativi allegati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234#art-25