Sez. IX
Art. 856
Rilascio dei brevetti
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Ministero della difesa, in base alle proposte ricevute, se non risultano motivi di rigetto, effettua la concessione e rilascia i relativi brevetti di autorizzazione a fregiarsi della medaglia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-856