Sez. IX

Art. 851

Computo del servizio aeronavigante

In vigore dal 9 ott 2010
1. Per i militari in servizio il computo del servizio aeronavigante utile per il conferimento della medaglia di lunga navigazione aerea, è fatto in relazione agli anni di effettivo servizio aeronavigante compiuto con percezione delle relative indennità. 2. Se per le cause di cui all', in un determinato periodo non si è svolta attività di volo, il periodo stesso può essere considerato utile ai fini della concessione della medaglia di lunga navigazione aerea, tenuto conto che nei periodi di 10, 15 e 20 anni, il numero minimo delle ore di volo compiuto deve essere quello stabilito dal Ministero, in conformità di quanto dispone l'. 3. Per gli osservatori militari d'aeroplano e di idrovolante delle altre Forze armate, ai soli effetti della concessione della medaglia di lunga navigazione aerea, è computato il periodo di un anno se nell'anno solare stesso il militare è stato dichiarato «addestrato». 4. La dichiarazione di «addestrato» è subordinata al compimento nell'anno solare dell'attività minima di volo stabilita dal Ministero della difesa per tutto lo stesso anno solare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-851

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