Sez. IX

Art. 852

Periodi computabili

In vigore dal 9 ott 2010
1. È considerato valevole agli effetti della concessione della medaglia di lunga navigazione aerea il periodo in cui il militare in servizio non ha potuto svolgere la prescritta attività di volo: a) per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio aeronavigante; b) per prigionia di guerra in seguito a operazioni aeree di guerra; c) per servizio prestato in missione all'estero o in qualità di addetto aeronautico se al militare stesso non sono assegnati i mezzi aerei per poter svolgere la prescritta attività di volo; d) per corsi speciali di istruzione in Italia o all'estero, se non sono forniti agli interessati i mezzi necessari a svolgere la minima attività aerea prescritta; e) per cause di forza maggiore dovuta a sospensione dell'attività aerea di reparti per ordine del Ministro; in questo caso la durata dell'interruzione, a solo giudizio del Ministro stesso, deve essere ritenuta l'unica causa determinante la mancata attività minima prescritta. 2. Il periodo trascorso presso le scuole di pilotaggio e presso i corsi di osservazione aerea dagli allievi che hanno compiuto con esito favorevole le prove prescritte e che hanno comunque conseguito il brevetto di pilota militare o di osservatore dall'aeroplano è computato per intero. 3. Il servizio aeronavigante compiuto con brevetto di pilota di dirigibile è computato per intero. 4. Le circostanze di cui ai commi 1, 2 e 3 devono sempre risultare da regolari variazioni debitamente riportate sui documenti personali e di volo del militare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-852

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