Sez. IX

Art. 853

Militari in congedo

In vigore dal 9 ott 2010
1. Per i militari in congedo è computato il periodo di un anno, se nell'anno solare stesso il militare è stato dichiarato allenato o addestrato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-853

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