Sez. IX
Art. 853
Militari in congedo
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per i militari in congedo è computato il periodo di un anno, se nell'anno solare stesso il militare è stato dichiarato allenato o addestrato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-853