Sez. X
Art. 858
Presupposti
In vigore dal 9 ott 2010
1. La croce per anzianità di servizio è conferita ai militari delle Forze armate che hanno compiuto i seguenti periodi minimi di servizio:
a) ufficiali e sottufficiali:
1) croce d'oro con stelletta: 40 anni;
2) croce d'oro: 25 anni;
3) croce d'argento: 16 anni.
b) graduati e militari di truppa:
1) croce d'argento con stelletta: 25 anni;
2) croce d'argento: 16 anni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-858