Capo II

Art. 572

Prezzo in luogo di prestazione in natura

In vigore dal 9 ott 2010
1. In alternativa all'esecuzione della prestazione specifica posta a carico dell'Amministrazione della difesa, se sopravvenute esigenze istituzionali lo richiedono, l'Amministrazione stessa ha facoltà di adempiere al contratto mediante pagamento della prestazione posta a carico della controparte, secondo l'importo dichiarato nella convenzione o nel contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-572

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