Capo II
Art. 572
103 / 1156Prezzo in luogo di prestazione in natura
In vigore dal 9 ott 2010
1. In alternativa all'esecuzione della prestazione specifica posta a carico dell'Amministrazione della difesa, se sopravvenute esigenze istituzionali lo richiedono, l'Amministrazione stessa ha facoltà di adempiere al contratto mediante pagamento della prestazione posta a carico della controparte, secondo l'importo dichiarato nella convenzione o nel contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-572