Titolo II›Capo I
Art. 577
Modalità di svolgimento dei concorsi
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'Amministrazione della difesa, negli appositi bandi recanti le modalità di svolgimento dei concorsi, per il reclutamento del personale militare, ha facoltà di rinviare a specifiche disposizioni della disciplina dettata per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-577