Libro QUARTO›Titolo I
Art. 576
Doveri dei militari prigionieri
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il militare prigioniero deve rifiutarsi di comunicare notizie di qualsiasi genere, salvo le proprie generalità ed eventualmente quelle di altri militari fisicamente incapaci di comunicare, strettamente limitate al cognome, nome, grado, data di nascita e matricola.
2. I militari che rivestono il grado conservano la loro autorità e le conseguenti responsabilità anche dopo la cattura. Il più elevato in grado o più anziano di essi ha l'obbligo, salvo in caso di impedimento, di assumere il comando nell'ambito del campo o del gruppo dei prigionieri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-576