Titolo IV›Capo I
Art. 567
Contratti a quantità indeterminata
In vigore dal 9 ott 2010
1. La fornitura dei materiali per il sostegno tecnico-logistico degli organismi della difesa, se vi sono obiettivi elementi che impediscono l'immediata ed esatta quantificazione delle prestazioni e degli oneri, è effettuata mediante contratti a quantità indeterminata, fermo restando il tetto massimo dell'importo fissato dal bando o avviso di gara, o, in mancanza di questi, dall'atto negoziale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-567