Capo III
Art. 564
Invio degli atti dell'inchiesta formale
In vigore dal 24 lug 2024
1. Nei termini di cui all', comma 4, la commissione rimette all'autorità che ha ordinato l'inchiesta gli atti conclusivi dell'inchiesta formale, la quale adotta, con decisione motivata, i provvedimenti ritenuti necessari.
2. Una dettagliata scheda informativa sugli esiti dell'inchiesta formale è inviata, senza ritardo, a cura degli Stati maggiori, del Segretariato generale della difesa o della Direzione nazionale degli armamenti, o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministro della difesa. Gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri informano, altresì, degli esiti dell'inchiesta lo Stato maggiore della difesa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-564