Capo II
Art. 559
Esecuzione dell'inchiesta sommaria
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'ufficiale inquirente, nominato ai sensi dell', commi 1 e 2, non può appartenere al comando, ente, unità o ufficio interessati dall'evento, ed è di grado superiore o, se pari grado, più anziano del comandante di corpo, ovvero del titolare del comando, ente, unità o ufficio ove si è verificato l'evento.
2. L'inchiesta sommaria consiste:
a) nell'acquisizione della relazione del comandante di corpo, ovvero del titolare del comando, ente, unità o ufficio interessati all'evento;
b) nella raccolta di tutte le notizie relative all'evento quali: località, data, ora, circostanze, generalità del personale coinvolto, beni della difesa interessati dall'evento, dinamica e probabili cause, provvedimenti adottati, eventuali interventi dell'autorità giudiziaria, documenti o altri mezzi di prova, nonché ogni altro elemento di informazione utile;
c) nella raccolta di dichiarazioni testimoniali di personale militare e civile della Difesa, nonché di persone estranee all'Amministrazione della difesa in grado di fornire notizie utili ai fini dell'inchiesta, le cui attestazioni sono verbalizzate a cura dell'ufficiale inquirente e sottoscritte dal dichiarante;
d) nella compilazione di un rapporto riassuntivo dell'evento, recante i risultati delle indagini e le considerazioni sulle cause dell'evento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-559