Titolo IIICapo I

Art. 554

Sinistri marittimi e aeronautici

In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai fini dell'applicazione dell', comma 1, lettera c): a) rientrano, comunque, nella fattispecie dei sinistri marittimi il naufragio, l'abbandono e la perdita della nave, la morte di una o più persone, le lesioni personali gravi, la collisione, l'incaglio, l'incendio grave, l'esplosione, le avarie idonee a pregiudicare i requisiti operativi o di navigabilità delle unità navali appartenenti all'Amministrazione della difesa; b) sono considerate unità appartenenti all'Amministrazione della difesa, oltre alle unità iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato, anche i natanti di uso locale, nonché le unità di proprietà dell'Amministrazione della difesa o in uso a essa, comandate da personale militare o civile del Ministero della difesa. 2. Nel caso di incidenti di volo avvenuti nell'ambito di operazioni o esercitazioni internazionali, multinazionali o NATO, a carattere interforze, il Capo di stato maggiore della difesa, avvalendosi della consulenza tecnica dell'Ispettorato per la sicurezza del volo, tramite il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, nomina la commissione di investigazione, per l'accertamento delle cause ai fini di prevenzione, secondo i criteri e le modalità previste dalle specifiche disposizioni tecniche emanate dal predetto Ispettorato. Il Capo di stato maggiore della difesa può designare il Capo di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri competenti a disporre tale nomina.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-554

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