Titolo IIICapo I

Art. 552

Nozione di inchiesta sommaria e formale

In vigore dal 9 ott 2010
1. Si intendono per: a) inchieste sommarie quelle disposte nell'immediatezza dell'evento e condotte secondo modalità semplificate, anche allo scopo di evitare la dispersione degli elementi utili per gli eventuali ulteriori accertamenti; b) inchieste formali quelle disposte quando la gravità dell'evento richiede nell'immediato un approfondito esame, ovvero sia necessario, sulla base dei risultati dell'inchiesta sommaria, esperire indagini più articolate e complesse, al fine di accertare le cause dell'evento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-552

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