Titolo III›Capo I
Art. 552
784 / 1156Nozione di inchiesta sommaria e formale
In vigore dal 9 ott 2010
1. Si intendono per:
a) inchieste sommarie quelle disposte nell'immediatezza dell'evento e condotte secondo modalità semplificate, anche allo scopo di evitare la dispersione degli elementi utili per gli eventuali ulteriori accertamenti;
b) inchieste formali quelle disposte quando la gravità dell'evento richiede nell'immediato un approfondito esame, ovvero sia necessario, sulla base dei risultati dell'inchiesta sommaria, esperire indagini più articolate e complesse, al fine di accertare le cause dell'evento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-552