Capo III
Art. 563
Commissione d'inchiesta formale
In vigore dal 9 ott 2010
1. La commissione per l'esecuzione dell'inchiesta formale è costituita da:
a) un presidente di grado superiore o, se pari grado, più anziano del comandante di corpo o titolare del comando, ente, unità o ufficio presso cui si è verificato l'evento;
b) due o quattro membri di grado superiore o, se pari grado, più anziani del comandante di corpo o del titolare del comando, ente, unità o ufficio presso cui si è verificato l'evento, di cui uno con funzioni di segretario.
2. Per gli incidenti occorsi presso enti interforze, ovvero nell'ambito di operazioni o esercitazioni a carattere interforze, nella scelta dei membri della commissione, di cui al comma 1, lettera b), è assicurato che almeno uno di questi appartenga alla Forza armata del comandante o titolare del comando, ente o unità in cui è avvenuto l'evento e che essi non provengano tutti dalla medesima Forza armata. La scelta tra la composizione della commissione con due, ovvero quattro membri è operata tenuto conto della necessità di assicurare la presenza di almeno un membro appartenente a ciascuna Forza armata il cui personale o i cui mezzi sono coinvolti o interessati dall'evento.
3. La commissione inquirente ha facoltà di avvalersi, qualora ritenuto utile ai fini dell'inchiesta, di personale appartenente all'Amministrazione della difesa, ovvero di consulenti tecnici esterni. Eventuali oneri sono a carico dell'Amministrazione della difesa, secondo quanto previsto dalle disposizioni amministrative vigenti.
4. La commissione si riunisce nel luogo indicato dall'autorità che l'ha nominata e procede:
a) all'esame degli atti dell'inchiesta sommaria, ove precedentemente effettuata;
b) all'esecuzione di accertamenti, rilievi e sopralluoghi, qualora necessari anche esterni rispetto all'ente o al reparto presso cui si è verificato l'evento;
c) all'acquisizione di eventuali ulteriori documenti e dichiarazioni testimoniali di personale militare e civile della Difesa, nonché di persone estranee all'Amministrazione della difesa;
d) all'esame delle relazioni dei consulenti, qualora nominati;
e) all'effettuazione di ogni altra attività ritenuta utile ai fini dell'inchiesta;
5. L'attività della commissione si conclude con un rapporto finale, corredato di tutta la documentazione acquisita agli atti, contenente:
a) una circostanziata ricostruzione dell'evento;
b) deduzioni, considerazioni di ordine giuridico e tecnico; motivazioni;
c) il parere chiaro ed esplicito sulle cause che hanno provocato l'evento;
d) data e sottoscrizione di tutti i componenti della commissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-563