Titolo IV›Capo I
Art. 566
Acquisti all'estero
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per l'acquisizione sui mercati esteri di materiali, di impianti, di macchinari e di apparecchiature a elevato contenuto tecnologico destinati alla difesa nazionale da effettuarsi presso imprese, Governi e altri organismi pubblici, si applicano le disposizioni di cui all' della legge 11 novembre 1986, n. 770. Alla stipulazione dei relativi contratti possono provvedere anche gli addetti militari, navali e aeronautici, ovvero, ove istituiti, gli assistenti amministrativi presso gli uffici degli addetti, in seguito ad apposita autorizzazione del competente centro di responsabilità che costituisce anche atto per l'impegno di spesa.
2. I pagamenti relativi ai contratti possono essere effettuati, sulla base dei titoli giustificativi dei crediti documentati, direttamente dai centri di responsabilità ovvero, previa rimessa dei fondi occorrenti, dai soggetti indicati nel comma 1.
3. La presentazione dei rendiconti delle spese da pagare all'estero è effettuata entro sei mesi dalla data di acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1 dei documenti giustificativi.
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