Sez. II
Art. 485
Partecipanti
In vigore dal 28 apr 2012
1. Alle mense di servizio partecipano:
a) personale militare e dipendenti civili facenti parte delle unità organiche presso le quali le mense sono costituite;
b) personale militare e civile di cui sopra che si trovi in servizio, senza diritto al trattamento di missione, presso altre unità ove è costituita la mensa;
c) personale militare e civile in servizio alle mense;
d) personale del Corpo della Guardia di finanza, su richiesta dei comandi di appartenenza. Al medesimo Corpo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.
2. Partecipano altresì alle mense di servizio il personale militare e i dipendenti civili che si trovano in servizio con diritto al trattamento di missione presso unità ove tali mense sono costituite, quando per obblighi di servizio sono impossibilitati ad allontanarsi dalle medesime unità per consumare i pasti e sono tenuti a convivere alle mense a seguito di provvedimento dell'autorità che ha ordinato la missione, fruendo di vitto gratuito.
3. Previa autorizzazione delle autorità logistiche centrali, su proposta del comandante dell'ente, che informa la commissione amministrativa e il gestore, possono essere ammessi alla mensa di servizio per esigenze di operatività e funzionalità dell'ente stesso soggetti diversi da quelli cui compete il vitto gratuito, previo pagamento al gestore della mensa del controvalore in contanti del pasto, con le maggiorazioni previste dalla sezione I del presente capo. Le quote che in proposito sono riscosse vanno conteggiate nel relativo registro tenuto dal gestore della mensa.
4. Il trattamento alimentare a carico dell'Amministrazione della difesa, sia per i pasti dei giorni feriali, sia per quelli dei giorni festivi, compete anche al personale che sia accasermato nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione o comunque sia tenuto a non allontanarsi dagli apprestamenti militari per consumare i pasti.
5. Uguale trattamento compete nei casi e nei limiti stabiliti al comma 4, se il personale è ospitato in altro alloggiamento ancorchè esterno.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-485