Sez. II

Art. 488

Approvvigionamento dei generi alimentari

In vigore dal 9 ott 2010
1. In ottemperanza alle direttive del servizio amministrativo dell'ente, il gestore della mensa provvede ad approvvigionare e custodire i generi alimentari necessari per la confezione dei pasti, secondo il programma definito dalla commissione amministrativa. 2. Il gestore della mensa provvede a ritirare dall'ufficio cassa del servizio amministrativo delle unità, se non sono previste modalità diverse di funzionamento, anticipazioni di massima decadali per gli acquisti di generi alimentari in contanti in relazione all'entità della spesa e al numero dei conviventi, sulla base di un prospetto dimostrativo dal quale risulti la prevedibile media giornaliera dei partecipanti alla mensa. 3. Gli acquisti dal commercio sono effettuati previa ricerca di mercato da effettuare con cadenza annuale e da indirizzare ad almeno tre ditte per settore merceologico e in relazione ai generi di più largo e frequente consumo. Le offerte ricevute formano oggetto di valutazione tecnico-economica secondo canoni di corretta amministrazione. 4. Alla fine di ciascun mese tutti i documenti contabili sono presentati al servizio amministrativo dell'unità. 5. Dopo i prescritti riscontri, effettuati dagli organi amministrativi, sono versati al gestore della mensa i fondi necessari per i relativi pagamenti residui. Dalla somma spettante sono detratte le eventuali anticipazioni corrisposte al gestore della mensa nel corso del mese.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-488

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