Sez. II
Art. 487
Trattamento alimentare per i partecipanti alle mense di servizio
In vigore dal 17 mag 2018
1. Per ognuno dei partecipanti effettivamente presenti alle mense di servizio l'Amministrazione corrisponde alla mensa:
a) il controvalore della razione viveri;
b) la quota miglioramento vitto;
c) il controvalore delle integrazioni vitto eventualmente spettanti; d1) il trattamento tavola nella misura di euro 0,08 per mense ufficiali e di euro 0,03 per mense sottufficiali tutto il personale partecipante. d2) il trattamento tavola alle mense di bordo nella misura di euro 0,25 per la mensa ammiraglio e di euro 0,20 per la mensa comandante, di euro 0,15 per la mensa ufficiali, di euro 0,08 per la mensa sottufficiali e di euro 0,08 per la mensa Graduati/Militari di truppa, con aumenti da euro 0,05 a 0,02 in relazione al numero dei commensali.
2. Per il personale che consuma nella giornata un solo pasto, i controvalori spettanti riferiti alla razione viveri ordinaria e al miglioramento vitto sono corrisposti per la metà, mentre il controvalore delle eventuali integrazioni vitto e il trattamento tavola sono sempre corrisposti per intero.
3. È fatto divieto di corrispondere in contanti, in tutto o in parte, al personale il trattamento tavola alle mense.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-487