Sez. II

Art. 483

Vigilanza

In vigore dal 9 ott 2010
1. La vigilanza sul rispetto delle norme di legge per le mense, ove demandata allo stesso Ministero della difesa, è effettuata da personale tecnico e sanitario dell'Amministrazione della difesa, nominato dal Ministro della difesa, su proposta delle autorità logistiche centrali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-483

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