Sez. II

Art. 480

Gestore

In vigore dal 9 ott 2010
1. All'espletamento dell'attività amministrativa è preposto l'ufficio amministrazione competente, che si avvale di un gestore, di professionalità adeguata, con incarico esclusivo, quanto meno per le convivenze superiori a cento unità. Il gestore rende esecutive le disposizioni del servizio amministrativo e le delibere della commissione amministrativa. 2. Esso è nominato dal comandante, sentito il parere del capo del servizio amministrativo e della commissione amministrativa, e resta in carica per un periodo massimo di tre anni. 3. In particolare a lui compete: a) assicurare l'ordine, la pulizia e il rispetto delle norme igieniche e sanitarie nei locali di pertinenza dell'organismo; b) formulare alla commissione le proposte ritenute opportune per migliorare il servizio; c) dirigere e sorvegliare i suoi ausiliari; d) eseguire acquisti nel rispetto delle norme in vigore e delle direttive della commissione, seguendo l'andamento dei consumi e predisponendo i necessari documenti contabili da sottoporre preventivamente al visto del presidente della commissione; e) riscuotere le somme relative agli anticipi concessi dal servizio amministrativo, versando il denaro riscosso in conto corrente postale ed effettuando i pagamenti secondo le disposizioni in proposito emanate dall'ente. 4. Il gestore ha in consegna il denaro, le merci, i locali, le attrezzature e i materiali dell'Amministrazione; egli è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a evitare perdite, avarie; cali ingiustificati e danni di qualsiasi genere; in particolare è tenuto a richiedere, senza frapporre al riguardo alcun indugio, ai competenti organi, i provvedimenti necessari e urgenti per la conservazione del denaro e delle cose che ha in consegna.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-480

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