Capo IV

Art. 399

Categorie di alloggi di servizio

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le norme del presente capo disciplinano le seguenti categorie di alloggi di servizio, la cui costruzione, acquisto o ristrutturazione sono previsti nel programma infrastrutturale, di cui all', comma 1, lettera a): a) prima categoria: alloggi assegnati al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio che richiedono la costante presenza del titolare nella località in cui si trova la sede di servizio per il soddisfacimento della funzionalità e sicurezza del servizio medesimo. Tali alloggi rientrano nella tipologia di cui all', comma 1, lettere a), b) e c); b) seconda categoria: alloggi assegnati per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative. Tali alloggi rientrano nella tipologia di cui all', comma 1, lettere d), e), f) e g), e comprendono quelli di cui all', comma 2; c) terza categoria: alloggi assegnati con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto, i quali rientrano nella tipologia disciplinata dal presente capo. 2. Gli alloggi realizzati o acquisiti nell'ambito del programma pluriennale di cui all', comma 1, insistenti su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti a loro diretto e funzionale servizio, sono considerati in applicazione dell', comma 4, del codice, infrastrutture militari e come tali opere destinate alla difesa nazionale. 3. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono determinati con decreti del Ministro della difesa adottati di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli alloggi condotti, anche in regime di proroga, da utenti che hanno perso il titolo alla concessione, lo stesso canone, nelle more del rilascio anche a seguito di provvedimento di recupero forzoso, è determinato con decreto del Ministero della difesa adottato di intesa con l'Agenzia del demanio sulla base dei prezzi di libero mercato, tenuto conto dell'ubicazione, della tipologia e della vetustà dell'alloggio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-399

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