Capo IV

Art. 402

Realizzazione degli alloggi con possibilità di acquisto mediante riscatto

In vigore dal 9 ott 2010
1. Al fine di contemperare le esigenze di operatività dello strumento militare con le esigenze alloggiative del personale militare e civile, il Ministero della difesa realizza alloggi di servizio con possibilità di acquisto da parte dei propri dipendenti di cui all', comma 2, lettere a) e b), mediante riscatto. 2. Gli alloggi di servizio a riscatto, già individuati con il programma pluriennale sono realizzati: a) mediante lo strumento della cooperazione tra gli appartenenti al Ministero della difesa; b) mediante lo strumento della concessione di lavori pubblici di cui all' del codice degli appalti, nonché con le procedure di cui all' del medesimo codice; c) con altri strumenti previsti dalla legge. 3. Al fine di realizzare il programma e per consentire il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti dell'appaltatore, ai sensi dell', comma 8, del codice degli appalti, il Ministero della difesa può utilizzare aree in proprio uso in favore dei concessionari gestori, previa verifica dei vincoli posti a salvaguardia dell'ambiente ovvero previsti da leggi speciali a tutela del demanio storico archeologico e artistico. 4. I canoni degli alloggi di servizio, realizzati mediante concessione di lavori pubblici in attuazione del comma 2, lettera b), comprendono la quota di ammortamento e sono determinati in funzione dei costi di realizzazione e degli oneri relativi alle prestazioni gestionali e di manutenzione sostenuti dal concessionario per la durata del contratto di concessione. 5. I canoni introitati dal concessionario sono destinati integralmente al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, ai sensi dell', comma 8, del codice degli appalti, secondo un piano pluriennale di ammortamento. 6. Al termine della concessione, il concessionario, raggiunto l'equilibrio economico-finanziario, consegna gli alloggi di servizio a riscatto al Ministero della difesa che provvede al perfezionamento della vendita in favore degli utenti aventi diritto, assegnatari dei singoli alloggi, che hanno corrisposto l'importo del canone per l'intera durata della concessione. 7. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, provvedono a individuare e porre in graduatoria i potenziali assegnatari degli alloggi a riscatto, secondo le modalità di cui all', e possono consentire al personale individuato di associarsi in cooperative da costituire per tale finalità o già esistenti. 8. Il Ministero della difesa può emanare atto di concessione per la costituzione in favore delle cooperative del diritto di superficie sul terreno demaniale per la realizzazione delle unità abitative da assegnare ai soci secondo le priorità indicate dalle Forze armate. 9. Il provvedimento di concessione è disciplinato da una convenzione che regola la progettazione e la realizzazione delle unità abitative unitamente alle modalità per l'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto. 10. La convenzione di cui al comma 9 può definire una percentuale di unità abitative appartenenti alla prima e seconda categoria di cui all', comma 1, lettere a) e b), da utilizzare quale corrispettivo per la concessione del diritto di superficie sull'area edificabile, gli eventuali elaborati tecnici, ovvero, gli ulteriori servizi conferiti dal Ministero della difesa. 11. Con decreto del Ministro della difesa, di natura non regolamentare, sono approvate le direttive tecniche relative alle procedure di riscatto degli alloggi assegnati ai sensi del presente articolo le quali rispettano i seguenti criteri: a) il prezzo complessivo di riscatto degli alloggi è determinato sulla base del costo della loro realizzazione, nonché degli oneri finanziari dell'operazione, di quelli di manutenzione straordinaria e del valore dell'area eventualmente ceduta per la realizzazione degli alloggi; b) il riscatto, che è condizionato alla regolare corresponsione dei canoni per l'intera durata della concessione, si perfeziona, entro dieci anni dalla data di concessione dell'alloggio al dipendente, con il pagamento dell'importo residuo. I canoni corrisposti dal dipendente concessionario includono il valore della superficie su cui è costruito l'immobile, gli oneri finanziari sostenuti e di manutenzione straordinaria, oltre a un importo a titolo di concessione, determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio. Al termine della concessione gli assegnatari corrispondono, al fine di riscattare l'immobile già in uso, un importo massimo equivalente al costo dell'immobile al momento della sua realizzazione, ovvero acquisizione, così come individuato da una commissione nominata con decreto del Ministro della difesa; c) in caso di morte dell'assegnatario durante il periodo di concessione, fatta eccezione per gli immobili realizzati su aree del demanio militare, il riscatto può essere esercitato dal coniuge o da uno dei discendenti residenti nell'alloggio al momento dell'assegnazione; d) in qualunque ipotesi di cessazione della concessione prima del riscatto, il dipendente assegnatario o i suoi eredi hanno diritto a ripetere le somme versate a eccezione di quelle corrisposte a titolo di concessione d'uso; e) eventuali oneri sostenuti dall'Amministrazione nelle more del subentro di altro assegnatario per recesso dell'originario avente diritto al riscatto sono conguagliati sul prezzo di riscatto dell'alloggio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-402

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