Sez. III
Art. 407
Accordi di programma
In vigore dal 9 ott 2010
1. Al fine di realizzare gli alloggi di servizio mediante concessione di lavori pubblici, di cui agli e seguenti del codice degli appalti, il Ministero della difesa, anche avvalendosi dell'Agenzia del demanio secondo le modalità individuate dalle convenzioni di cui all', comma 4, relativamente a ogni singolo procedimento per la realizzazione di alloggi di servizio, può richiedere agli enti territoriali interessati di promuovere un accordo di programma da stipulare, ai sensi dell' del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione di altri enti pubblici eventualmente coinvolti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-407