Capo IV

Art. 398

Oggetto e finalità

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il presente capo, al fine di assicurare la mobilità del personale militare e civile e le esigenze alloggiative di tale personale finalizzate all'operatività dello strumento militare derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, disciplina: a) le funzioni e i procedimenti amministrativi relativi all'attuazione del programma pluriennale, previsto dall' del codice, per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio del Ministero della difesa; b) la costruzione degli alloggi di servizio con lo strumento dei lavori pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in seguito definito, nel presente capo, codice degli appalti, nonché la realizzazione, l'acquisizione e la ristrutturazione di alloggi di servizio attraverso altre forme negoziali previste dal diritto privato; c) l'alienazione della proprietà, dell'usufrutto e della nuda proprietà di alloggi di servizio del Ministero della difesa non più funzionali alle esigenze istituzionali, in applicazione dell', comma 3, del codice. 2. Gli alloggi di servizio, di cui al programma infrastrutturale previsto dal comma 1, sono assegnati: a) al personale militare in servizio permanente; b) al personale civile del Ministero della difesa con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 3. Per l'Arma dei carabinieri, ferma restando la speciale disciplina in materia di alloggi di servizio prevista dalla Sezione II del Capo II del presente Titolo, il presente capo si applica con esclusivo riferimento agli interventi previsti per la pianificazione, la realizzazione e l'assegnazione degli alloggi con possibilità di opzione mediante riscatto, di cui all', comma 2, lettera c), del codice, nella presente sezione denominati «alloggi a riscatto», nonché alla vendita con il sistema d'asta, regolata dall'. 4. Il Ministero della difesa può stipulare apposite convenzioni con l'Agenzia del demanio relativamente alle attività disciplinate dagli , comma 11, 403, comma 5, 404, commi 18 e 21, 405, comma 3, e 407, al fine di regolamentare i tempi, le modalità e i termini di attuazione delle attività medesime. Il Ministero della difesa può stipulare altresì apposite convenzioni con l'Agenzia del territorio relativamente alle attività di supervisione e consulenza sulle procedure di accatastamento di cui all', comma 18.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-398

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