Capo III
Art. 394
Obblighi dei mutuatari
In vigore dal 9 ott 2010
1. Non è consentita la costituzione, da parte dei mutuatari, di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione in favore di terzi sull'immobile per il quale è stato concesso il mutuo, fino al totale ammortamento dello stesso.
2. La violazione di tale divieto costituisce causa di risoluzione espressa del contratto di mutuo agevolato, fatto salvo il recupero del capitale residuo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-394