Capo III

Art. 394

Obblighi dei mutuatari

In vigore dal 9 ott 2010
1. Non è consentita la costituzione, da parte dei mutuatari, di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione in favore di terzi sull'immobile per il quale è stato concesso il mutuo, fino al totale ammortamento dello stesso. 2. La violazione di tale divieto costituisce causa di risoluzione espressa del contratto di mutuo agevolato, fatto salvo il recupero del capitale residuo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-394

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