Capo III
Art. 395
Ammortamento dei mutui
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le rate di ammortamento dei mutui hanno cadenza mensile e il loro valore è costante. Dette rate sono corrisposte dai mutuatari all'istituto di credito di cui all'.
2. La rata mensile di ammortamento da porre a carico dei mutuatari è determinata sulla base del tasso fisso d'interesse annuo a scalare di tipo agevolato. Il tasso d'interesse è fissato con provvedimento del Segretariato ed è variato in relazione all'andamento del tasso di inflazione, secondo i dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.
3. Il mutuo può essere estinto anticipatamente ed è esclusa l'applicazione di penalità a carico del mutuatario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-395