Capo III

Art. 395

Ammortamento dei mutui

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le rate di ammortamento dei mutui hanno cadenza mensile e il loro valore è costante. Dette rate sono corrisposte dai mutuatari all'istituto di credito di cui all'. 2. La rata mensile di ammortamento da porre a carico dei mutuatari è determinata sulla base del tasso fisso d'interesse annuo a scalare di tipo agevolato. Il tasso d'interesse è fissato con provvedimento del Segretariato ed è variato in relazione all'andamento del tasso di inflazione, secondo i dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica. 3. Il mutuo può essere estinto anticipatamente ed è esclusa l'applicazione di penalità a carico del mutuatario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-395

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo