Capo IV
Art. 16
Gestione delle spese
In vigore dal 1 gen 2011
1. L'ufficio all'estero è legittimato ad assumere, in ogni esercizio, impegni di spesa di importo non superiore agli stanziamenti iscritti nei conti del bilancio di previsione cui la spesa è imputata.
2. Ogni atto che comporti un impegno di spesa deve indicare l'esistenza della relativa copertura finanziaria in termini di cassa.
3. Gli impegni di spesa sono iscritti nell'apposito registro degli impegni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;54#art-16