Capo III

Art. 14

Riscossione delle entrate proprie

In vigore dal 1 gen 2011
1. Le entrate di cui ai Titoli II e III sono riscosse dall'ufficio all'estero di norma mediante accreditamento sul conto corrente di gestione, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, ed in via residuale ed eccezionale, direttamente dall'ufficio amministrativo e contabile in contanti, che, in questo caso, rilascia quietanza liberatoria al terzo debitore. 2. Tutte le somme introitate sono iscritte integralmente negli appositi registri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;54#art-14

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