Capo IV
Art. 18
Ordinazione e pagamento della spesa
In vigore dal 1 gen 2011
1. Il pagamento delle spese è ordinato, sulla base della liquidazione, entro i limiti delle previsioni di cassa.
2. L'ordine di pagare può essere contestuale all'impegno.
3. Il pagamento si effettua in via ordinaria mediante ordine di accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, e solo in casi eccezionali, mediante ordine di pagare all'agente contabile dell'ufficio all'estero in contanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;54#art-18