Capo V
Art. 20
Sistemi di scritture finanziarie
In vigore dal 1 gen 2011
1. L'ufficio all'estero tiene le seguenti scritture di bilancio:
a) libro giornale;
b) registro di cassa;
c) registro conti correnti bancari;
d) registro partitario per ciascun conto di entrata e di spesa;
e) registro per la rilevazione delle entrate proprie accertate sulla base di contratti ed altri tipi di obbligazioni di terzi;
f) registro per la rilevazione degli impegni assunti verso terzi per contratti ed altri tipi di obbligazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;54#art-20