Capo V

Art. 20

Sistemi di scritture finanziarie

In vigore dal 1 gen 2011
1. L'ufficio all'estero tiene le seguenti scritture di bilancio: a) libro giornale; b) registro di cassa; c) registro conti correnti bancari; d) registro partitario per ciascun conto di entrata e di spesa; e) registro per la rilevazione delle entrate proprie accertate sulla base di contratti ed altri tipi di obbligazioni di terzi; f) registro per la rilevazione degli impegni assunti verso terzi per contratti ed altri tipi di obbligazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;54#art-20

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