Capo II

Art. 12

Variazioni e storni di bilancio

In vigore dal 16 feb 2017
1. Le variazioni di bilancio di carattere compensativo, che comportino storni da un titolo all'altro, sono disposte dal titolare dell'ufficio all'estero con proprio decreto....PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 2016, N. 260. 2. Le variazioni di bilancio di carattere compensativo, che comportino storni da un conto all'altro dello stesso titolo, sono disposte dal titolare dell'ufficio all'estero con proprio decreto e non sono soggette ad alcuna autorizzazione. 3. La disciplina di cui al comma 1 si applica ai Titoli I e II delle spese. Per quanto riguarda le spese in conto capitale di cui al Titolo III, le variazioni di bilancio di natura compensativa tra titoli di cui al comma 1 sono ammesse esclusivamente in aumento con corrispondente diminuzione delle poste iscritte ai Titoli I e II. 4. La disciplina di cui al comma 2 si applica esclusivamente ai Titoli I, II e III delle spese.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;54#art-12

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