Capo II

Art. 7

Integrità ed universalità del bilancio

In vigore dal 1 gen 2011
1. Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate. 2. È vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio. 3. Le norme del presente regolamento non si applicano alle entrate di pertinenza dello Stato di cui all'articolo 46 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, cui continua ad applicarsi la normativa vigente. Tali entrate sono pertanto iscritte in bilancio, in entrata ed in uscita, come una specifica voce delle partite di giro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;54#art-7

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