Capo II

Art. 5

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

In vigore dal 1 gen 2011
1. L'esercizio finanziario degli uffici all'estero ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. 2. La gestione si svolge in base al bilancio annuale di previsione. Esso è trasmesso dagli uffici all'estero al Ministero degli affari esteri entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio, dandone comunicazione mediante evidenze informatiche all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri. Salvo diverse comunicazioni del Ministero degli affari esteri, che pervengano entro il 20 ottobre, il bilancio deve essere redatto prevedendo una dotazione finanziaria non superiore a quella concessa nell'anno precedente quello al quale si riferisce il bilancio. 3. Il bilancio preventivo è corredato dalla relazione programmatica annuale di cui all', comma 8. 4. Il Ministero degli affari esteri comunica l'approvazione del bilancio preventivo entro il 31 dicembre, comunicando contestualmente l'ammontare della dotazione finanziaria assegnata. Nel caso in cui, per eccezionali circostanze, l'approvazione non pervenga entro detto termine, l'ufficio, che abbia comunque inviato entro i termini prescritti il bilancio preventivo, è autorizzato all'erogazione delle spese fisse e continuative di natura obbligatoria. 5. La gestione finanziaria è unica come unico è il relativo bilancio di previsione. 6. I bilanci di previsione degli uffici consolari di I categoria, che ai sensi del decreto del Presidente 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dipendono da altro ufficio all'estero, devono essere allegati al bilancio di questi ultimi, che a loro volta sono tenuti a redigere un bilancio di previsione consolidato, riassuntivo delle diverse gestioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;54#art-5

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