Titolo I

Art. 3

Funzioni amministrative e contabili presso gli uffici all'estero

In vigore dal 26 dic 2021
1. Il titolare dell'ufficio all'estero, sulla base delle linee di indirizzo annuali, individua e coordina le attività dell'ufficio all'estero. Tenuto conto delle risultanze della gestione contabile, egli presenta al Ministero il bilancio preventivo e il conto consuntivo. 2. La funzione di coordinatore del settore amministrativo-contabile è attribuita: a) nelle scuole statali all'estero, al direttore dei servizi generali e amministrativi; b) negli uffici all'estero diversi da quelli di cui alla lettera a), al commissario amministrativo, al commissario amministrativo aggiunto o al vice commissario amministrativo-contabile, individuato con provvedimento del titolare dell'ufficio, tenuto conto dei compiti per cui l'interessato è stato assegnato all'ufficio all'estero e del grado di complessità della gestione amministrativo-contabile e patrimoniale della sede. 3. Nell'ambito delle linee di azione individuate dal titolare dell'ufficio all'estero nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza, il coordinatore del settore amministrativo-contabile: a) organizza e coordina le attività del settore; b) predispone ipotesi di programmazione per il reperimento e l'impiego delle risorse finanziarie dell'ufficio all'estero; c) è responsabile delle procedure attinenti alla gestione amministrativo-contabile; d) è responsabile dell'affidamento e della stipula di convenzioni e contratti; e) attua e promuove la centralizzazione dei contratti all'estero, conformemente alle disposizioni vigenti in materia; f) è responsabile dell'assunzione degli impegni di spesa, anche pluriennali. 4. Nelle ambasciate dove è presente il posto di esperto amministrativo o di esperto amministrativo capo è istituito un centro interservizi, il cui dirigente: a) vigila sull'andamento del settore amministrativo-contabile della sede, di cui si avvale anche per le funzioni di coordinamento dell'attività amministrativo-contabile degli uffici all'estero situati nell'area di competenza; b) svolge le funzioni di cui al comma 3, lettere d) ed f), per l'ambasciata dove presta servizio; c) svolge le funzioni di cui al comma 3, lettera e), per gli uffici all'estero situati nell'area di competenza; d) sovrintende alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo per gli uffici all'estero situati nell'area di competenza. 5. In caso di assenza o impedimento del coordinatore del settore amministrativo-contabile dell'ambasciata in cui è istituito un centro interservizi, il dirigente ad esso preposto svolge temporaneamente le funzioni di coordinatore del servizio amministrativo-contabile. In caso di assenza o impedimento del coordinatore del settore amministrativo-contabile di altro ufficio all'estero situato nel Paese dove è istituito un centro interservizi, la Direzione generale per le risorse e l'innovazione, sentita la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, può temporaneamente attribuire al dirigente preposto al centro interservizi le funzioni di coordinatore del servizio amministrativo-contabile, previa adozione del provvedimento di cui al comma 7 e fatta salva la responsabilità di ciascun ufficio all'estero per la verifica della regolare esecuzione dei contratti. 6. In caso di assenza o impedimento del coordinatore del settore amministrativo-contabile, le relative responsabilità sono attribuite al titolare dell'ufficio all'estero, fatto salvo quanto previsto al comma 5. 7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il titolare dell'ufficio all'estero può individuare il dipendente di ruolo responsabile, in via temporanea, dell'istruttoria e della redazione degli atti di competenza del coordinatore del settore amministrativo-contabile. 8. L'agente contabile è individuato con provvedimento del titolare dell'ufficio tra i dipendenti assegnati al posto funzione di cancelliere contabile. In caso di assenza o impedimento del cancelliere contabile, l'agente contabile è individuato con provvedimento del titolare dell'ufficio all'estero tra i dipendenti di qualifica non dirigenziale assegnati a un posto funzione non inferiore a cancelliere, tenuto conto, ove possibile, dei compiti per i quali è stata disposta l'assegnazione all'ufficio. In mancanza di detta individuazione, le responsabilità dell'agente contabile incombono temporaneamente sul titolare dell'ufficio all'estero. 9. Il consegnatario è individuato, con provvedimento del titolare dell'ufficio all'estero tra i dipendenti di ruolo, tenuto conto dei compiti per i quali è stata disposta l'assegnazione all'ufficio. In caso di assenza o impedimento del consegnatario, le relative funzioni possono essere temporaneamente affidate, mediante provvedimento del titolare dell'ufficio, ad altro dipendente di ruolo che assume, con l'incarico, le responsabilità relative. 10. Nel caso in cui non siano in servizio presso l'ufficio all'estero, tenuto conto della particolare situazione degli organici in alcuni paesi, almeno due dipendenti di ruolo cui attribuire, separatamente, le funzioni di cassiere e di consegnatario, dette funzioni possono essere affidate al medesimo dipendente di ruolo, in deroga all', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254. 11. Il personale addetto al settore amministrativo-contabile collabora in tutte le attività del settore stesso, conformemente alle indicazioni del titolare dell'ufficio all'estero, del dirigente preposto al centro interservizi amministrativi e del coordinatore del settore amministrativo-contabile.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;54#art-3

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