Art. 24

Abrogazioni

In vigore dal 3 lug 2009
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, in riferimento alle lett. c), d), e) seguenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all', comma 1, sono abrogati: a) l'articolo 446, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; b) l', comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; c) il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 15 marzo 1997, n. 176; d) l' del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233; e) i Titoli II, III e IV del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331; f) il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 3 giugno 1999, n. 141; g) l' del decreto interministeriale 18 dicembre 2001, n. 131; h) l'articolo 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni di legge e di regolamento in contrasto con il presente decreto. 3. Ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni del presente regolamento non possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-20;81#art-24

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