Art. 22

Monitoraggio sulle dimensioni delle classi

In vigore dal 3 lug 2009
1. L'osservanza dei contingenti di organico costituisce oggetto di specifico monitoraggio. A tal fine gli Uffici scolastici regionali provvedono alla piena utilizzazione del sistema informativo per la trasmissione dei dati concernenti la determinazione degli organici di diritto e l'adeguamento degli stessi alle situazioni di fatto. Provvedono, altresì, all'attivazione dei formali controlli per la verifica dell'esatta osservanza di tutte le norme primarie e regolamentari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-20;81#art-22

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