Art. 20
Personale educativo
In vigore dal 3 lug 2009
1. La consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali è determinata con riguardo alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonché al numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvittrici.
2. Entro il limite massimo di personale determinato per effetto del conteggio di cui al comma 1, i dirigenti delle istituzioni educative definiscono la ripartizione dei posti da assegnare, distintamente, al personale educativo maschile e a quello femminile.
3. Le dotazioni organiche degli istitutori e delle istitutrici sono determinate rapportando il totale dei convittori e delle convittrici ed il totale dei semiconvittori e delle semiconvittrici, di cui al comma 1, ai seguenti parametri:
a) in presenza di convittori e/o convittrici:
1) con almeno quaranta convittori: cinque posti;
2) con almeno quaranta convittrici: cinque posti;
3) per ogni ulteriore gruppo di dieci convittori e/o convittrici: un posto;
4) per ogni gruppo ulteriore di venti semiconvittori e/o semiconvittrici: un posto;
5) con almeno trenta convittori o convittrici ed almeno quaranta semiconvittori e/o semiconvittrici: sei posti;
6) per ogni gruppo di ottanta convittori e/o convittrici è aggiunto un posto oltre quelli di cui al punto 3;
b) in assenza di convittori e/o convittrici:
1) con almeno settanta semiconvittori e/o semiconvittrici: quattro posti;
2) per ogni gruppo ulteriore di venti semiconvittori e/o semiconvittrici: un posto.
4. Qualora l'istituzione educativa sia unica in ambito regionale, i posti di istitutore o istitutrice possono essere assegnati anche in deroga al numero dei convittori e delle convittrici stabilito al comma 3, lettere a), numeri 1 e 2 e lettera b), n. 1). Nel caso previsto dal comma 3, lettera b), n. 1), la dotazione organica è costituita esclusivamente da un'unità di personale educativo per ogni gruppo di venti semiconvittori e/o semiconvittrici. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali possono apportare limitate deroghe ai parametri previsti in relazione al numero di convittori nei soli casi in cui i convitti assicurino il funzionamento nell'arco dell'intera settimana (sette giorni) e nei periodi delle festività scolastiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-20;81#art-20