Art. 20

Personale educativo

In vigore dal 3 lug 2009
1. La consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali è determinata con riguardo alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonché al numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvittrici. 2. Entro il limite massimo di personale determinato per effetto del conteggio di cui al comma 1, i dirigenti delle istituzioni educative definiscono la ripartizione dei posti da assegnare, distintamente, al personale educativo maschile e a quello femminile. 3. Le dotazioni organiche degli istitutori e delle istitutrici sono determinate rapportando il totale dei convittori e delle convittrici ed il totale dei semiconvittori e delle semiconvittrici, di cui al comma 1, ai seguenti parametri: a) in presenza di convittori e/o convittrici: 1) con almeno quaranta convittori: cinque posti; 2) con almeno quaranta convittrici: cinque posti; 3) per ogni ulteriore gruppo di dieci convittori e/o convittrici: un posto; 4) per ogni gruppo ulteriore di venti semiconvittori e/o semiconvittrici: un posto; 5) con almeno trenta convittori o convittrici ed almeno quaranta semiconvittori e/o semiconvittrici: sei posti; 6) per ogni gruppo di ottanta convittori e/o convittrici è aggiunto un posto oltre quelli di cui al punto 3; b) in assenza di convittori e/o convittrici: 1) con almeno settanta semiconvittori e/o semiconvittrici: quattro posti; 2) per ogni gruppo ulteriore di venti semiconvittori e/o semiconvittrici: un posto. 4. Qualora l'istituzione educativa sia unica in ambito regionale, i posti di istitutore o istitutrice possono essere assegnati anche in deroga al numero dei convittori e delle convittrici stabilito al comma 3, lettere a), numeri 1 e 2 e lettera b), n. 1). Nel caso previsto dal comma 3, lettera b), n. 1), la dotazione organica è costituita esclusivamente da un'unità di personale educativo per ogni gruppo di venti semiconvittori e/o semiconvittrici. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali possono apportare limitate deroghe ai parametri previsti in relazione al numero di convittori nei soli casi in cui i convitti assicurino il funzionamento nell'arco dell'intera settimana (sette giorni) e nei periodi delle festività scolastiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-20;81#art-20

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo