Art. 21

Scuole in lingua slovena

In vigore dal 3 lug 2009
1. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia definisce con proprio decreto le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena, nei limiti delle dotazioni regionali, tenendo conto di quanto previsto dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-20;81#art-21

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