Art. 18
Educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria di II grado
In vigore dal 3 lug 2009
1. Le cattedre di educazione fisica negli istituti di II grado sono costituite in relazione al numero delle classi anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, su deliberazione del collegio dei docenti, sulla base delle proposte formulate dai docenti di educazione fisica, valutate le attitudini e le esigenze degli alunni, qualora non comportino incrementi di ore o di cattedre.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-20;81#art-18